CIRCOLARE N.29/2020  

  

1-Piano cashback, registrazione App IO dal 8.12.2020  

  • Il D.M. Economia 24.11.2020, n. 156 indica le condizioni per i premi collegati ai pagamenti elettronici.  
  • Attivazione – Per il piano cashback è necessario registrarsi sull’app IO dal 8.12.2020 (necessario Spid o Cie).  
  • Soggetti – Il rimborso è riconosciuto a maggiorenni residenti in Italia per i pagamenti effettuati al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.  
  • Pagamenti – Il rimborso matura per tutte le transazioni effettuate tramite Pos e simili (pagamenti elettronici).  
  • Rimborso – Nei 3 semestri dal 1.01.2021 al 30.06.2022 il rimborso viene attribuito agli aderenti in misura percentuale calcolata per ogni transazione. Per ciascun semestre sono necessari almeno 50 pagamenti elettronici.  
  • Super rimborso – Oltre al rimborso ordinario, ai primi 100.000 aderenti che in ciascun semestre hanno totalizzato il maggior numero di transazioni elettroniche, è attribuito un rimborso speciale pari a  1.500.  

  

  1. l DPCM 3 dicembre 2020 firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cui pubblicazione è stata programmata sulla Gazzetta Ufficiale “straordinaria” di ieri, ridisegna le regole di convivenza col COVID-19 per il periodo che va da oggi, 4 dicembre 2020, fino al 15 gennaio 2021.  
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre al rispetto delle linee guida, dei protocolli e alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.  
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicoleInfine, fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.  
  • dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;  
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, inoltre, ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  
  • Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione, nelle zone “gialle” sono consentite dalle 5 fino alle ore 18, quindi sarà possibile pranzarvi il giorno di Natale o Santo Stefano. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.   
  • Per le “zone arancioni” e le “zone rosse” rimangono invece ferme le ulteriori misure, come la sospensione delle attività di ristorazione (consentita solo la consegna a domicilio) e fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze 
  1. Il 16.12.2020 scade il termine entro cui effettuare il versamento della 2° rata Imu 2020, salvi gli esoneri espressamente previsti dalla normativa emergenziale.  
  • L’adempimento riguarda case, negozi, uffici, terreni e dovrà essere osservato anche da chi ha l’immobile sfitto, inagibile, chi non riceve il canone da mesi, chi addirittura si è visto requisire l’abitazione o il locale dallo Stato attraverso il blocco degli sfratti.  
  • ENTRO IL 31/12/2020 scade anche il termine per la presentazione della dichiarazione IMU PER LE VARIAIZONI 2019.  

4-Il 27.12.2020 scade il termine per  il versamento dell’acconto iva     

  • L’acconto non è dovuto nel caso del calo di fatturato superiore al 33% del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.  

5- Sospensione e Versamenti mese dicembre casi previsti:  

  • Ai sensi dell’art. 2 del DL 157/2020, potranno infatti beneficiare della sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione: 
  • ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;  
  • ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;  
  • che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;  
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.  

Alla suddetta data del 26 novembre 2020, erano individuate come:  

  • zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna,  

Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;  

  • zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano 

In caso di dubbi , domande o necessità di chiarimenti lo Studio Dignani-Saccani rimane a vostra disposizione.  

  

Cogliamo l’occasione per AUGURARE UN SERENO NATALE,    

UN FELICE ANNO NUOVO  

  

   

Lo studio DIGNANI & SACCANI e tutto lo staff