- Deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%.
- Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali
Ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale
3- Detrazione Irpef per oneri in base al reddito complessivo
La detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
4-Fringe benefit autoveicoli aziendali
- Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente. •
La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160g/km.
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021.
Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.
- Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli con-cessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020.
5- Buoni pasto
•Non concorrono c a formare il reddito del lavoratore:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 (anziché euro 5,29), aumentato a euro 8 (anziché euro 7) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (importo confermato).
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Sono inoltre previste tassa sulla plastica, tassa sugli zuccheri, aumenti delle accise, dell’imposta sui monopoli, imposte sui servizi digitali etcc. Chiunque avesse necessità di chiarimenti può contattare i nostri uffici.
Lo Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.
COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARE BUON ANNO E BUON LAVORO MACERATA, Lì 08/01/2020
Lo studio