Di seguito si riepilogano le novità in materia di diritto penale tributario contenute nel DL 26.10.2019  n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.  

Argomento  

Descrizione  

Premessa –  

Entrata in  vigore  

Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso:  

  • interventi su talune sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte);  l’estensione alle sole fattispecie penali tributarie “fraudolente” (artt. 2, 3, 8 e 11 del DLgs. 74/2000) della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”;  
  • la configurazione delle sole fattispecie più gravi (artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del DLgs. 74/2000) quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001;  
  • l’estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000 anche alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000.  

Entrata in vigore  

Tali novità hanno efficacia dal 24.12.2019 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019).  

Confisca “per sproporzione” o “allargata”  

 , “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. (…) quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.  

  

Dichiarazione fraudolenta  

mediante uso   

di documenti  

falsi  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le novità riguardano:  

  • la pena comminata;  
  • la previsione di un’ipotesi attenuata;  
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;  
  • la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;  
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.  

  

  

Argomento  

Descrizione  

segue  

Pena comminata  

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 4 a 8 anni.  

Ipotesi attenuata  

La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a 100.000,00 euro.  

Confisca “per sproporzione” o “allargata”  

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti superiore a 200.000,00 euro.  

Non punibilità  

Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene non punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.  

Responsabilità ex DLgs. 231/2001  

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.  

  

Dichiarazione fraudolenta   

mediante altri  artifici  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) le novità riguardano:  

  • la pena comminata;  
  • la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;  
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;  
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.  

  

Argomento  

Descrizione  

segue  

Pena comminata  

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 3 a 8 anni.  

Non punibilità  

Anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene non punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.  

Confisca “per sproporzione” o “allargata”  

 

Argomento  

Descrizione  

 

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro.  

Responsabilità ex DLgs. 231/2001  

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.  

    

Dichiarazione  infedele  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) le novità riguardano:  

  • la pena comminata;  
  • le soglie di punibilità;  
  • la non punibilità correlata alle valutazioni.  

Pena comminata  

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da uno a 3 anni alla reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi.  

Soglie di punibilità  

Per l’integrazione della fattispecie sarà, congiuntamente, necessario che:  

  • l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro);  
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a due milioni di euro (e non più a tre milioni di euro).  

Non punibilità correlata alle valutazioni  

Nella previsione secondo la quale “non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che  

«singolarmente» considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quel  

segue  

le corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”, l’avverbio “singolarmente” è sostituito dall’avverbio “complessivamente”.  

Omessa  dichiarazione  

In relazione alle fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) le novità riguardano la sola pena comminata.  

In particolare, sia in relazione all’omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, che con riguardo all’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni alla reclusione da 2 a 5 anni.  

Emissione   

di fatture false  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi, le novità riguardano:  

  • la pena comminata;  
  • la previsione di un’ipotesi attenuata;  
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;  
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.  

Pena comminata  

In via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un  

 

Argomento  

Descrizione  

 

anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 4 a 8 anni.  

Ipotesi attenuata  

La reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l’ammontare dell’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.  

Confisca “per sproporzione” o “allargata”  

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 200.000,00 euro.  

Responsabilità ex DLgs. 231/2001  

La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.  

    

Occultamento  o distruzione  di documenti  contabili  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano:  

  • la pena comminata;  
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.  

Pena comminata  

È previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni alla reclusione da 3 a 7 anni.  

Responsabilità ex DLgs. 231/2001  

La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.  

In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente, quindi, l’ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.  

  

Sottrazione  fraudolenta   

al pagamento  delle imposte  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) le novità riguardano:  

  • l’applicabilità della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”;  
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.  

Confisca “per sproporzione” o “allargata”  

Nei casi di condanna o di patteggiamento per il delitto in questione commesso successivamente al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019) si applica la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi sia superiore a 100.000,00 euro.  

Responsabilità ex DLgs. 231/2001  

La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.  

In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente, quindi, l’ente si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del  DLgs. 231/2001   

Falso in  transazione  fiscale  

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 11 co. 2 del DLgs. 74/2000 (falso in transazione fiscale) la novità riguarda la sola applicabilità della c.d. confisca “per spropor- 

Argomento  

 

Descrizione  

 

zione” o “allargata”.  

 

  

  

  

2-ALTRE NOVITA  CONTROLLI E F24-  ACCONTI  

   

  

  

Controllo  preventivo delle com- 

pensazioni –  

Scarto dei  modelli F24 –  

Sanzioni  

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.  

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.  

Con l’art. 4 co. 5 – 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.  

Contrasto  alle indebite  compensazioni – Coo- 

perazione tra  

Agenzia delle  

Entrate, INPS  e INAIL  

Con l’art. 3 co. 4 del DL 124/2019 convertito viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.  

I suddetti Istituti possono infatti inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:  

  • che presentano profili di rischio;  
  • ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.  

Provvedimenti attuativi  

Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.  

Compensazione   

crediti   

commerciali   

verso Pubbliche Am- 

ministrazioni con somme iscritte a ruolo –  

Proroga per il 2019 e 2020  

Con l’art. 37 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:  

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;  
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;  
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.  

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:  

  • a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;  
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;  
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;  

 

 su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.  

Modifica  della misura  delle rate  

degli acconti  

IRPEF, IRES e IRAP  

L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).  

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).  

   

  

Lo  Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.  

COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARE BUON ANNO E BUON LAVORO  MACERATA, Lì    08/01/2020  

  Lo studio