Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.
1-CONTANTI E CARTE DI CREDITO
Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti | Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:
Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute. Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:
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| Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. |
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte | I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). Non ci sono sanzioni slavo segnalazione eventuale del cliente agli uffici finanziari |
2- APPALTI E RITENUTE
Argomento | Descrizione |
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi | L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni. Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente. |
Argomento | Descrizione | ||||
| Ambito soggettivo
Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”). Ambito oggettivo La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”. Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere: | ||||
segue |
Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24. |
Argomento | Descrizione |
| Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime. Obblighi del committente Il committente deve:
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segue | Responsabilità del committente L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice. Sanzioni per il committente L’art. 17-bis co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24. Ravvedimento operoso Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa. L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento). |
Argomento | Descrizione | ||||||
| Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:
Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina | ||||||
| L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese preceden- |
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te a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti |
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• | risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni de redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto | ||||||
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| fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compens | i | ||||
risultanti da tali dichiarazioni | ; | ||||||
| • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio. Decorrenza | ||||||
| Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del |
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1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108) | . |
3- NOVITA | FISCALE |
Ravvedimento operoso – Limiti tempo- rali | Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.
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Utilizzo dei file delle fatture elettroniche | L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015, prevSulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memoriz- zare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:
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Prestazioni | Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, |
sanitarie nei confronti di persone fisiche – Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche | la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito). | |||
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche | Versamenti fino a 1.000,00 euro annui Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. | |||
Lotteria degli scontrini – Rinvio – Premi speciali 01/07/2020 |
Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per | |||
| gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. | |||
ESTEROMETRO | Scadenze dell’“esterometro” Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”. La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. | |||
Utilizzo della piattaforma tecnologica AgID | L’art. 21 co. 1 del DL 124/2019 convertito prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. | |||
Invio dei corrispettivi mediante strumenti evoluti di incasso |
| L’art. 21 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall’1.1.2021, in favore dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, la possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettiv avvalendosi di sistemi evoluti di incasso che consentano l’inalterabilità e la sicurezza | i | |
dei dati | . | |||
Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici | Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro. Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
(banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
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Estensione del sistema INFOIL | In base a quanto previsto dall’art. 10 del DL 124/2019 convertito, gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici, di cui all’art. 23 co. 3 e 4 del DLgs. 504/95, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dovranno dotare, entro il 30.6.2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburate. |
Interruzione pagina
4-NOVITA BOLLO TASSE AUTO E ACQUISTO AUTO ESTERE
Argomento | Descrizione |
Tasse automobilistiche – Pagamento tramite pagoPA | L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). |
Tasse automobilistiche – Acquisizione dei dati al Siste- ma informativo del PRA | L’art. 51 co. 2-bis – 2-quater del DL 124/2019 convertito stabilisce che al Sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche (c.d “bollo auto”), resi disponibili anche all’Agenzia delle Entrate, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Questi enti, a loro volta, faranno confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del PRA. |
Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati | L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006). Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea. Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo. Modalità della verifica I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Lo Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.
COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARE BUON ANNO E BUON LAVORO MACERATA, Lì 08/01/2020
Lo studio