Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.  

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.  

  

  

1-CONTANTI E CARTE DI CREDITO  

Progressiva  riduzione dei  

limiti all’utilizzo dei contanti  

Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali  

2.999,99 euro. In particolare:  

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro3  
  • l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;  

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute.  

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria  

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.  

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:  

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);  
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.  

   

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.  

Obbligo di  accettare   

pagamenti  tramite carte  

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).  

 Non ci sono sanzioni slavo segnalazione eventuale del cliente agli uffici finanziari  

2- APPALTI E RITENUTE    

  

Argomento  

Descrizione  

Versamento  delle ritenute  

fiscali e dei  contributi  

nell’ambito   

dei contratti di appalto o di   

prestazione di opere e servizi  

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.  

Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente 

 

Argomento  

Descrizione  

 

Ambito soggettivo  

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle  

imposte dirette nello Stato 

 

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).  

Ambito oggettivo  

La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.  

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:  

segue  

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);  
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.  

Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:  

  • determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;  
  • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.  

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:  

  • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;   
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;  
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;  
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.  

Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice  

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.  

 

Argomento  

Descrizione  

 

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.  

Obblighi del committente  

Il committente deve:  

  • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;  
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;  
  • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.   

segue  

Responsabilità del committente  

L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.  

Sanzioni per il committente  

L’art. 17-bis co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:  

  • corretta determinazione delle ritenute;  
  • corretta esecuzione delle medesime;  
  • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.   

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.  

Ravvedimento operoso  

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.  

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).  

Argomento  

Descrizione  

 

Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione  

Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:  

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;  
  • nel corso di durata del contratto.  

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina  

 

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 

241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese preceden- 

  

 

te a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti 

  

  

risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni de redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto  

 

 

fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compens 

 

risultanti da tali dichiarazioni 

 

   

 non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.  

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.  

Decorrenza  

 

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 

  

1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108) 

 

  

3-  NOVITA    

FISCALE  

Ravvedimento operoso – Limiti tempo- 

rali  

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.  

  

Utilizzo  dei file   

delle fatture  elettroniche  

L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015, prevSulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memoriz- 

zare anche i dati richiesti dall’art. 21  co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.  

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:  

  • dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);  
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.  

   

Prestazioni   

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135,  

 

sanitarie nei   

confronti di   

persone fisiche –  

Proroga del  divieto di   

emissione di  fatture  elettroniche  

la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.  

Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).  

Imposta di bollo sulle fatture  elettroniche  

Versamenti fino a 1.000,00 euro annui  

Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.  

Lotteria  degli scontrini –  

Rinvio – Premi speciali  

01/07/2020  

  • vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pa-gamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;  
  • vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate).  

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per  

   

gli esercenti sembra sia comunque subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.  

ESTEROMETRO   

Scadenze dell’“esterometro”  

Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.  

La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.  

Utilizzo  della piattaforma tecnologica AgID  

L’art. 21 co. 1 del DL 124/2019 convertito prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.  

Invio  dei corrispettivi  mediante   

strumenti evoluti di incasso  

 

L’art. 21 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall’1.1.2021, in favore dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, la possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettiv avvalendosi di sistemi evoluti di incasso che consentano l’inalterabilità e la sicurezza  

 

dei dati 

 

Credito d’imposta su commissioni per pagamenti  elettronici  

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.  

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:  

  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari  

(banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;   

  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.  

  

  

Estensione del sistema INFOIL  

In base a quanto previsto dall’art. 10 del DL 124/2019 convertito, gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici, di cui all’art. 23 co. 3 e 4 del DLgs. 504/95, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dovranno dotare, entro il 30.6.2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburate.  

 Interruzione pagina 

  

4-NOVITA BOLLO TASSE AUTO E ACQUISTO AUTO ESTERE  

  

Argomento  

Descrizione  

Tasse  automobilistiche  

– Pagamento tramite pagoPA  

L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).  

Tasse  automobilistiche  

– Acquisizione dei dati al Siste- 

ma informativo del PRA  

L’art. 51 co. 2-bis – 2-quater del DL 124/2019 convertito stabilisce che al Sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche (c.d “bollo auto”), resi disponibili anche all’Agenzia delle Entrate, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.  

Questi enti, a loro volta, faranno confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del PRA.  

Frodi nell’acquisto  di veicoli   

fiscalmente  usati  

L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).  

Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea.  

Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo.  

Modalità della verifica  

I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

  

Lo  Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.  

COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARE BUON ANNO E BUON LAVORO  MACERATA, Lì    08/01/2020  

  Lo studio