Circolare informativa n. 1/UE-2020
Dal 1/1/2020 entra in vigore il REG. EUROPEO 2018/1912
L’art 45 bis inserisce i MEZZI DI PROVA CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI PERCHE’ LA CESSIONE INTRAUE SIA NON IMPONIBILE:
IL CEDENTE deve avere almeno due ELEMENTI esterni non contradditori:
- CMR lettera di carico o polizza di carico, ricevuta di spedizione dei beni rilasciata da terzi (spedizionieri trasportatori) e attestato di pagamento del trasporto e/o relative fatture
- In caso di traporto effettuato dal cessionario una dichiarazione del cessionario da ricevere entro 10 del mese successivo al ricevimento della merce, nella quale sono inserite i dati dell’accettazione e il ritiro della merce ( non è sufficiente al firma del ddt ma necessaria la dichiarazione attualmente non è prevista una forma precisa si attendono istruzioni)
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
BUON ANNO
MANUELA DIGNANI