CIRCOLARE N.25/2020-
Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 14/8/2020 n. 104
(c.d. decreto “AGOSTO”) –
Licenziamenti e bonus affitti- II parte
Premessa
Con il DL 14/08/2020 n. 104(c.d. decreto “AGOSTO”), pubblicato sulla G.U. 14/08/77 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
I 6 licenziamenti ammessi dal Decreto Agosto
- L’art. 14, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.08.2020, n. 203, dal 18.08.2020 ammette i seguenti6 casi di licenziamento: o licenziamento per cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguenti alla messa in liquidazione dell’azienda, senza continuazione nemmeno parziale dell’attività; o risoluzione consensuale con incentivo all’esodo. È lecito un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è libero di aderire all’accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il lavoratore beneficia della Naspi; o fallimento senza esercizio provvisorio. Quando l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nel ramo stesso; o termine delle 18 settimane di Cig. Secondo gli esperti, in tal caso possono riprendere anche le procedure di licenziamento collettivo, avviate a ridosso del 23.02.2020 e non riconducibili alla causale Covid-19; o opzione per l’esonero contributivo fino a 4 mesi. Il datore può rinunciare alla Cig e in alternativa fruire dell’esonero. In questo caso, fino a 4 mesi non può licenziare finché non ha fruito integralmente dell’esonero. Il blocco in queste ipotesi potrebbe essere breve, se nei mesi di maggio e giugno 2020 il datore ha utilizzato poca cassa integrazione; o modifica strutturale organizzativa. La decisione aziendale di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa, chiudendo un ufficio o un reparto al quale sono addetti 4 dipendenti, costituirebbe un licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Bonus locazioni:
o estensione del credito d’imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo anche per il mese di giugno e, solo per gli stagionali, anche per quello di luglio. Lo prevede l’art. 77 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) nell’ambito delle misure relative al settore turistico. Le modifiche relative ai mesi di riferimento riguardano, però, tutti i soggetti ammessi all’agevolazione e non solo quelli del comparto turistico. o In estrema sintesi, l’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nell’ambito della conversione in legge del DL 34/2020 sono state previste alcune novità in merito a tale agevolazione, tra cui l’estensione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, anche se in misura ridotta (20% in luogo dell’ordinario 60%, 10% negli altri casi, ad esempio affitto d’azienda, in luogo dell’ordinario 30%).
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI BUONE FERIE LO STUDIO