CIRCOLARE  N.24/2020-   

 Emergenza epidemiologica  da Coronavirus – DL  14/8/2020 n. 104  

(c.d. decreto “AGOSTO”) –  

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  Premessa  

  

Con il DL 14/08/2020 n.  104(c.d. decreto “AGOSTO”), pubblicato sulla G.U. 14/08/77 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.  

  

  1-CASSA INTEGRAZIONE:  

  • proroga Cig d’emergenza per altre 18 settimane, da usufruire tra il 13.07 e il 31.12.  

 Le prime 9 settimane sono tutte a carico della fiscalità generale, le seconde 9 restano gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 hanno avuto perdite di fatturato pari almeno al 20%; –   

-In alternativa la cassaintegrazione si potrà optare esonero contributivo per  4 mesi  

-ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid-19, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.  

  • divieto di  licenziamenti, che va avanti dal 17.03.2020, prosegue sostanzialmente fino a fine anno, ma diventa “mobile” . SI potrà licenziare per fallimento o cessazione attività.  

-previsto un nuovo esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31.12.2020.- Sono esclusi dall’incentivo il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato; – doppio, intervento sui contratti a termine.  

  CONTRATTI A TERMINE : ferma restando la durata massima di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare per massimo 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo, anche in assenza delle causali;  VIENE ABROGATO   un comma del Decreto Rilancio che imponeva ex legge ai datori di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e di quelli a termine, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, a causa del Covid-19;  

  • debutta la fiscalità di vantaggio al Sudcon estensione all’Umbria che rientra nei parametri per Pil pro capite e tasso di occupazione. Scatta un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi e i contributi Inail) a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1.10 – 31.12.2020.   

Sono esclusi dalle agevolazioni i contratti di lavoro domestico; 2-RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA  

Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) amplia la gamma di opzioni per la rivalutazione dei beni d’impresa. In particolare, la scelta per l’efficacia fiscale, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, si esercita con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% della maggiore rivalutazione; l’operazione può riguardare i singoli beni immobilizzati e non necessariamente l’intera categoria omogenea cui appartengono.   

Si possono presentare le seguenti opzioni:   

 1-rivalutazione solo civilistica: Dal punto di vista contabile, la rivalutazione senza effetto fiscale, cui consegue l’emersione di un saldo attivo, costituisce riserva di patrimonio netto, non in sospensione d’imposta, ma semplice riserva di utili; non essendo in sospensione di imposta, la riserva subisce la presunzione di cui all’art. 47 Tuir. Pertanto, in caso di distribuzione di riserve, quelle di utili sono prioritariamente attribuite ai soci. La circolare 22/E/2009 (paragrafo 5) precisa che, per le imprese individuali e le società di persone, la distribuzione di tale riserva è fiscalmente irrilevante;   

  

 2–rivalutazione fiscale: Il saldo attivo si presenta come una riserva in sospensione di imposta e potrà essere affrancato tramite sostitutiva del 10%, sia per società di capitali, sia per società di persone e imprese individuali; o settore alberghiero e termale (art. 6-bis del Dl Liquidità 23/2020). La rivalutazione ha rilevanza fiscale, pur senza imposta sostitutiva e genera la formazione del saldo attivo, quale riserva di patrimonio netto in sospensione d’imposta, tranne che sia versata l’imposta sostitutiva del 10% per ottenere l’affrancamento della riserva stessa.  

 3-MORATORIA IMPRESE PER ALTRI 4 MESI  

-si estende di 4 mesi la garanzia statale che consente la moratoria (sospensione rate finanziamento) sui prestiti per le Pmi.     

LA SOSPENSIONE OPERERA’ AUTOMATICAMENTE FINO AL 31/1/2021.  

  

  

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SU ALTRE QUESTIONI  

BUONE FERIE   

LO STUDIO